LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 172
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale - retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l' equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, nonché all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell' ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1 luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l' accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l' anzianità di servizio; l' idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998