LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 167
 
Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >> possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.