LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 155
 (Comitato di gestione del fondo sociale)
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:
a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
4Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988
5Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989
7Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991
8Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991
9Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996
10Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996
11Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
12Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.