LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 142
 
Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini.
Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 81/1982
2Comma 3 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
3Comma 1 interpretato da art. 7, comma 28, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.