LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 140
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996