Art. 132
Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale d'obbligo, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive nonché in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale e per fronteggiare stati d' emergenza dichiarati tali ai sensi dell'
articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.
Raggiunto il limite massimo di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell' art. 114.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 33/1987
3Parole aggiunte al primo comma da art. 43, comma 1, L. R. 44/1988
4Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 35/1996
5Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 35/1996
6Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.