LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 130
 
Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;
d) l' eventuale autorizzazione all' uso ed alla guida dell' automezzo dell' Amministrazione o dell' Ente regionale.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 42, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.