LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 128
 
Nel provvedimento con cui si dispone la missione, deve indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.