LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 123
 
Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell' automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.