Art. 115
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:
- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).