LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 105
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.
Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Note:
1Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 32, comma 1, L. R. 44/1988