LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 10
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
3Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2002
4Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983