LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

CAPO II
 Organizzazione territoriale: strutture e compiti
Art. 7
 Organizzazione territoriale nell' ambito
dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale esercita le funzioni concernenti la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, mediante il settore cui è affidata l' igiene e prevenzione della patologia di lavoro, il servizio di medicina del lavoro, nonché i presidi multizonali di cui al successivo articolo 12 e con l' utilizzazione di tutti gli altri servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale e del relativo personale, dipendente e convenzionato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 8
 Compiti del settore
Il settore cui compete l' igiene e la prevenzione della patologia di lavoro ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, attua la direzione degli uffici ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell' ambito del territorio dell' Unità Sanitaria Locale secondo quanto dispone l' articolo 10 della medesima legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
Spetta al settore cui compete l' igiene e la prevenzione della patologia di lavoro, in collaborazione con il settore cui compete l' ecologia e l' igiene pubblica, qualora sia distinto, su richiesta dei Comuni singoli o associati, il parere preventivo sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli interessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell' ambiente e la difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati, conformemente alle norme in vigore. Sono fatti salvi gli altri pareri ed adempimenti istruttori previsti da altre norme.
Spetta al settore preposto all' igiene e prevenzione della patologia del lavoro l' esercizio delle competenze di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l' istituto della notifica sugli impianti industriali, già di pertinenza degli ispettorati del lavoro.
Art. 9
 Servizio di medicina del lavoro
Il servizio di medicina del lavoro è l' unità operativa nell' ambito di ogni Unità Sanitaria Locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell' Unità Sanitaria Locale.
L' organizzazione e l' entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, tenendo conto di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di Unità Sanitaria Locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell' informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.
Art. 10
 Servizi e presidi multizonali di prevenzione
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell' Unità Sanitaria Locale alla collaborazione di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza del lavoro nell' ambito della regione, ed il ricorso alla collaborazione di strutture esistenti fuori regione qualora sia richiesto per particolari esigenze.
I servizi e i presidi multizonali di prevenzione sono istituiti e organizzati con legge regionale e sono individuati dal Piano sanitario regionale in base alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e del lavoro a domicilio.
Le Unità Sanitarie Locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l' integrazione tra i servizi di medicina del lavoro e i presidi e servizi multizonali di prevenzione.
Art. 11
 Rapporti con i servizi sanitari aziendali
Il settore cui compete l' igiene e prevenzione della patologia di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposta ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali, i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell' Unità Sanitaria Locale e la individuazione degli stessi.
Art. 12
 Rapporti con l' Università
Nell' ambito delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e l' Università concordano le modalità di collaborazione nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale e con particolare riguardo, tra l' altro, alla utilizzazione dell' Istituto di medicina del lavoro quale reparto specialistico con funzione multizonale di diagnosi e cura per casi complessi di malattia professionale, per la realizzazione di programmi di monitoraggio biologico e di ricerca.