LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

CAPO I
 Generalità
Art. 1
 Campo di applicazione della legge
La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in armonia con la programmazione regionale sanitaria.
Art. 2
 Criteri di programmazione e di gestione
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:
a) alle norme di legge;
b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.

Nell' ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:
1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale e territoriale;
2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;
3) la esecuzione di controlli sanitari sull' ambiente di lavoro e sulle persone.

La Regione e le Unità Sanitarie Locali assicurano la partecipazione dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso consultazioni periodiche con le rispettive organizzazioni, anche secondo quanto previsto dall' articolo 10, penultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Art. 3
 Compiti della Regione
La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti obiettivo nell' ambito del piano socio - sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie nonché garantendo l' omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Art. 4
 Compiti dell' Unità Sanitaria Locale
All' Unità Sanitaria Locale compete l' organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 5
 Obiettivi dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale assolve agli obiettivi qui di seguito elencati a mezzo degli uffici, presidi e servizi competenti in materia di igiene e prevenzione della patologia del lavoro, integrando l' attività con quella degli altri uffici, servizi e presidi, in particolare dell' ecologia e dell' igiene pubblica:
a) garantire l' integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle Unità Sanitarie Locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) indicare le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività produttive di carattere industriale, artigiano, agricolo e terziario ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell' organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c) promuovere e verificare l' attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l' attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori e della rappresentanza dei datori di lavoro alle attività di elaborazione e di indagine;
e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzata alla conoscenza dei fattori di nocività e di rischio e delle misure idonee alla loro eliminazione, avvalendosi della collaborazione dell' Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, della Università sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri idonei istituti di ricerca.

Art. 6
 Attività dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale esercita le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In particolare competono all' Unità Sanitaria Locale:
1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi della vigente normativa statale;
2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rispettive rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi dell' articolo 21 della citata legge n. 833;
4) la indicazione delle misure idonee all' eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, anche al fine di garantire, tra l' altro, il rispetto dei limiti massimi ammissibili di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) la formazione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull' uomo e sull' ambiente;
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti ed autonomi, esposti ai fattori di rischio;
7) la verifica tramite i servizi di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell' ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, può affidare al settore preposto all' igiene e prevenzione della patologia di lavoro, l' organizzazione e la realizzazione attraverso i presidi e i servizi, di indagini sanitarie nonché delle visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al detto settore il coordinamento delle attività di cui al presente comma.
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono essere svolte garantendo la salvaguardia del segreto industriale secondo quanto previsto dall' articolo 4, terzo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell' articolo 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985