LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

Art. 8
 Compiti del settore
Il settore cui compete l' igiene e la prevenzione della patologia di lavoro ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, attua la direzione degli uffici ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell' ambito del territorio dell' Unità Sanitaria Locale secondo quanto dispone l' articolo 10 della medesima legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
Spetta al settore cui compete l' igiene e la prevenzione della patologia di lavoro, in collaborazione con il settore cui compete l' ecologia e l' igiene pubblica, qualora sia distinto, su richiesta dei Comuni singoli o associati, il parere preventivo sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli interessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell' ambiente e la difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati, conformemente alle norme in vigore. Sono fatti salvi gli altri pareri ed adempimenti istruttori previsti da altre norme.
Spetta al settore preposto all' igiene e prevenzione della patologia del lavoro l' esercizio delle competenze di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l' istituto della notifica sugli impianti industriali, già di pertinenza degli ispettorati del lavoro.