LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 Attività dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale esercita le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In particolare competono all' Unità Sanitaria Locale:
1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi della vigente normativa statale;
2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rispettive rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi dell' articolo 21 della citata legge n. 833;
4) la indicazione delle misure idonee all' eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, anche al fine di garantire, tra l' altro, il rispetto dei limiti massimi ammissibili di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) la formazione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull' uomo e sull' ambiente;
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti ed autonomi, esposti ai fattori di rischio;
7) la verifica tramite i servizi di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell' ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, può affidare al settore preposto all' igiene e prevenzione della patologia di lavoro, l' organizzazione e la realizzazione attraverso i presidi e i servizi, di indagini sanitarie nonché delle visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al detto settore il coordinamento delle attività di cui al presente comma.
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono essere svolte garantendo la salvaguardia del segreto industriale secondo quanto previsto dall' articolo 4, terzo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell' articolo 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985