LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 34
 (Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.