LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 30

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 riguardante interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1981
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dal precedente articolo 1, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
esercizio 1981lire 1.000 milioni
esercizio 1982lire 2.000 milioni
esercizi dal 1983 al 2000lire 3.000 milioni
esercizio 2001lire 2.000 milioni
esercizio 2002lire 1.000 milioni


L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall' articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni e dall' articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall' articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >>.