LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 30

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 riguardante interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1981
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 2
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l' esercizio 1981.
Per gli oneri previsti dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8342 con la denominazione: << Finanziamenti di studi per l' individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l' elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 35 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.