LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 1981, n. 15

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.05 - Trasporti a fune

Art. 26

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 1/1983
2Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/1996
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 2, comma 2, L. R. 32/1996
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2001
5Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2001
6Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 11/2022