LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 3
 
Le domande di contributo previste dal punto b) dell' articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive, corredate da:
- preventivo di spesa, debitamente approvato;
- programma di attività dell' anno per cui è richiesto il contributo;
- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.

L' ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, con deliberazione della Giunta regionale.
L' erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all' 80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell' Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 73, lettera c), L. R. 24/2009
3Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 73, lettera d), L. R. 24/2009