LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO II
 Attribuzione agli Enti locali
Art. 2
 
Le funzioni amministrative, di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, relative all' organizzazione ed all' erogazione di servizi e prestazioni di assistenza e beneficienza, comprese quelle rientranti nelle attività indicate dall' articolo 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai Comuni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2Terzo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3Quarto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
4Quinto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3
 
Le strutture operative, gli uffici, i beni mobili ed immobili di cui all' articolo precedente, quarto comma - eccezione fatta per quelli appresso indicati - sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proprietà ai Comuni per essere utilizzati per finalità ed esigenze socio - assistenziali e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi .
A far tempo dalla medesima data i Comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l' acquisto degli stessi.
Ai fini del presente articolo, la consegna dei beni suindicati ai Comuni avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall' articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
I beni immobili denominati << Convitto Nazario Sauro >> di Trieste e << Convitto Fabio Filzi >> di Gorizia e le relative attrezzature ed arredi, restano in dotazione al patrimonio regionale per essere utilizzati nel settore o comunque per finalità educative o culturali.
Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato << ex Villa Florio >> di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l' immobile denominato << ex Villa Florio >> parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze.
Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dall' Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 83/1983
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 83/1983
3Terzo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
4Quarto comma interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 83/1983
5Quinto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 11, L. R. 83/1983
7Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 59, comma 1, L. R. 29/1990
8Parole sostituite al quinto comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 4
 
Ferma restando la posizione giuridica ed economica del personale che sarà posto a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall' articolo 5, primo e secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, la Giunta Regionale determina - previa intesa con la Giunta regionale determina - previa intesa con la sezione regionale dell' ANCI (Associazione nazionale dei Comuni d' Italia), con i Comuni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - la ripartizione del personale da porre alla dipendenza funzionale dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti agli stessi, ai sensi del presente Capo.
Con apposita legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per l' inquadramento di detto personale nei ruoli degli Enti locali.
Alla successiva assegnazione definitiva agli Enti locali si provvederà previa intesa con gli stessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Fino a quando non si sia provveduto a quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, una volta divenute operanti le unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, di cui al precedente articolo 2, secondo comma ed ai fini ivi previsti, potrà essere disposta l' utilizzazione presso le strutture delle stesse del personale posto alle dipendenze dei Comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 5

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 5, secondo comma, L. R. 83/1983
2Parole sostituite al terzo comma da art. 44, primo comma, L. R. 33/1986
3Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 7
 
I beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia e destinati alle attività ricreative ed educative, già esercitate dal soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori sono trasferiti in proprietà ai Comuni, nel cui territorio risultano ubicati, per essere utilizzati per finalità culturali e ricreative.
A tale scopo, la consegna avrà luogo con le modalità previste dal precedente articolo 3.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983