LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 8 bis
Nei fabbricati o complessi di fabbricati, già di pertinenza dell' Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, anche ove sussistono contemporaneamente regimi di conduzioni diverse (cessione di proprietà, patto di futura vendita e riscatto, locazione semplice), gli Istituti autonomi per le case popolari promuoveranno la costituzione di amministrazioni autonome degli inquilini, regolamentando i rapporti tra dette amministrazioni autonome e l' Istituto stesso.
Analoghe amministrazioni e con gli stessi criteri saranno promosse per la gestione, ove esistano, degli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda.
Fino alla costituzione delle amministrazioni autonome, di cui al precedente primo comma, gli Istituti autonomi provvederanno alla regolamentazione ed all' adeguamento delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983