LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 2
 
Le funzioni amministrative, di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, relative all' organizzazione ed all' erogazione di servizi e prestazioni di assistenza e beneficienza, comprese quelle rientranti nelle attività indicate dall' articolo 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai Comuni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2Terzo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3Quarto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
4Quinto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.