LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 13
 
Agli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo e/o contabile afferenti all' ultimazione degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ed in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegati gli Istituti Autonomi Case Popolari della regione.
A tal fine gli immobili relativi saranno presi in consegna dagli IACP interessati nello stato in cui si trovano, previa intesa con la Regione e l' Ufficio stralcio, di cui all' articolo 6 del DPR succitato.
Della consegna sarà steso apposito verbale alla presenza anche del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori e sarà disposta a favore dei Presidenti degli Istituti idonea apertura di credito per il pagamento degli stati di avanzamento, degli oneri connessi e di quant' altro occorra per l' ultimazione dei lavori.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982
2Terzo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1982