LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
I giovani assunti dalla Regione, dagli Enti dalla stessa dipendenti, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dal Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale ( CISES ), mediante i contratti stipulati in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1980, ovvero già scaduti purché siano stati portati a termine, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l' immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 1 giugno 1980.
Tali disposizioni trovano applicazione altresì, nei confronti dei giovani assunti dagli enti di cui al primo comma mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Ai giovani di cui ai commi precedenti, ivi compresi i giovani dimissionari, competono, relativamente ai periodi di effettivo servizio prestato, i miglioramenti retributivi concessi ai dipendenti dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 la Regione e gli enti di cui al primo comma del presente articolo non possono predisporre nuovi progetti, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.