LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58

Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/11/1980
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi finalità d' interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo - educativo o che, comunque, svolgano un' attività che possa interessare la Regione.