LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 8 bis
1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 2/2006
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.