LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 7 quater
 
1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.
2. Per quanto concerne il titolo di studio e gli eventuali ulteriori titoli di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Capo II del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la qualifica regionale indicata nella richiesta del Presidente del gruppo.
3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.