LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 5
Il personale di cui all'articolo 4 è scelto:
1) fra i dipendenti regionali;
2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;
2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;
3)   ( ABROGATO )
1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.
1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.
1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.
1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 46, quinto comma, L. R. 81/1982 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 62/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996
4Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 35/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
8Numero 1) del primo comma sostituito da art. 12, comma 38, lettera a), L. R. 6/2013
9Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
12Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
13Comma 1 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
14Comma 1 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.