LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 4 bis
 
1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo del valore del buono pasto, dell'indennità spettante agli addetti di segreteria a tempo indeterminato, degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.
3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2, è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, calcolato con le modalità di cui al comma 1, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo.
3 bis. Ai gruppi consiliari costituiti in corso di legislatura è assegnata esclusivamente la quota variabile.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
4 bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 47, comma 7 bis, L. R. 10/2013
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 3/2014
4Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 3/2014
5Comma 2 sostituito da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 27/2014
6Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 45, L. R. 14/2016
7Comma 6 interpretato da art. 10, comma 46, L. R. 14/2016
8Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 12/2018 , con effetto a decorrere dalla XII Legislatura, come stabilito dall'art. 12, c. 4, L.R. 12/2018.
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 32, lettera a), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
10Comma 3 sostituito da art. 9, comma 32, lettera b), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
11Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 32, lettera c), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.