LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 17
 
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione dei numeri 2 e 3 dell' articolo 5 della presente legge fanno carico - per l' esercizio finanziario 1980 - ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.