LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Articolo 15 ter
 (Irregolarità della rendicontazione)
1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.
3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.
4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.
5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 16, L. R. 15/2014