LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 15
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
2 bis. Gli eventuali saldi attivi risultanti dalla gestione annuale sono riportati all'esercizio successivo; gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
2 ter. L'eventuale disavanzo risultante al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, rimane a carico del Presidente del gruppo.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
3Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
4Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
7Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
8Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 15/2014