LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 46

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981