LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 46

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, promo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981