LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

SEZIONE II
 Strutture funzionali delle Unità
Sanitarie Locali
Art. 5
 
L' Ufficio di direzione è composto dai funzionari coordinatori, di cui al successivo articolo 6, nonché dai funzionari responsabili dei settori dell' Unità Sanitaria Locale che ricoprono la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
Art. 6
 
All' ufficio di direzione sono preposti un coordinatore per la responsabilità amministrativa ed un coordinatore per la responsabilità sanitaria e per le attività socio - assistenziali, in attesa di una diversa regolamentazione dell' assistenza sociale.
I funzionari suindicati sono scelti dal Comitato di gestione fra i responsabili preposti ai settori dell' unità sanitaria locale, per la durata non superiore ad un quinquennio e possono essere riconfermati.
Alla cessazione dell' incarico di cui ai precedenti commi, i funzionari riassumono la direzione del settore di provenienza.
L' incarico, oltre al coordinamento, comporta il controllo e la verifica fra i piani e programmi di attività dell' Unità Sanitaria Locale e la loro attuazione da parte dei diversi settori, uffici, servizi e presidi, nonché l' emanazione di atti e provvedimenti di rispettiva competenza.
I coordinatori svolgono le attribuzioni e funzioni di competenza distintamente per la responsabilità amministrativa e sanitaria e del settore socio - assistenziale e, collegiale, per gli aspetti organizzativi, programmatori e di coordinamento delle altre strutture dell' Unità Sanitaria Locale.
Dal coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio - assistenziale dipendono i seguenti uffici:
a) l' ufficio epidemiologico;
b) l' ufficio studi e della programmazione.

Dal coordinatore per la responsabilità amministrativa dipendono i seguenti uffici:
a) ufficio degli affari generali e legali;
b) ufficio del sistema informativo.

L' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione e l' ufficio del sistema informativo operano in stretto collegamento tra loro.
I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.
Il coordinatore per la responsabilità amministrativa funge da segretario dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione.
Note:
1Gli uffici istituiti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.
Art. 7
 
Il coordinatore per la responsabilità amministrativa e il coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio - assistenziale adottano singolarmente gli atti di esecuzione, di pertinenza, a contenuto vincolato, delle deliberazioni degli organi istituzionali della Unità Sanitaria Locale, nonché quelli eventualmente, loro demandati ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Gli stessi assumono, altresì, singolarmente, la responsabilità della predisposizione delle proposte e schemi di provvedimenti da adottarsi da parte degli organi di amministrazione suindicati.
Congiuntamente, riuniti in collegio, assumono la responsabilità della predisposizione per le proposte o schemi degli atti e provvedimenti di rilevanza generale dell' Unità Sanitaria Locale, quali i bilanci, i regolamenti, le dotazioni organiche, i programmi e i piani, nonché degli atti di convenzione per la disciplina dei rapporti con istituzioni e operatori privati.
Nell' esercizio delle funzioni collegiali, gli stessi si avvalgono del Comitato tecnico consultivo, organo consultivo tecnico dell' Unità Sanitaria Locale.
Art. 8
 
I componenti dell' Ufficio di direzione di cui all' articolo 5 e il funzionario medico preposto all' ospedale unico riuniti in collegio formano il comitato tecnico consultivo della unità sanitaria locale.
Con deliberazione del Comitato di gestione potrà prevedersi l' integrazione dell' organo predetto con altri funzionari responsabili di presidi, uffici e servizi dell' Unità Sanitaria Locale, in relazione alla rilevanza di tali strutture ovvero in relazione a particolari esigenze funzionali.
Il Comitato tecnico consultivo è presieduto a rotazione annuale da uno dei coordinatori dell' ufficio di direzione.
La riunione del Comitato può essere richiesta da uno dei coordinatori non presidenti ovvero da un terzo dei membri del Comitato.
Il Comitato esprime pareri obbligatori, non vincolanti, e proposte nelle materie di competenza del collegio dei coordinatori e su ogni altra questione gli venga sottoposta dagli organi di amministrazione dell' Unità Sanitaria Locale.
Alle sedute del Comitato tecnico consultivo può partecipare il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato.
Art. 9
 
I settori dell' Unità Sanitaria Locale sono istituiti di regola avuto riguardo a ciascuna o a gruppi delle seguenti materie e ciò in relazione alla esigenza ed entità dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale, nonché all' entità degli interventi e prestazioni erogati:
a) materie proprie di settori con funzioni di servizio e coordinamento:
- ecologia;
- igiene pubblica e profilassi e medicina legale;
- igiene e prevenzione della patologia di lavoro;
- assistenza sanitaria di base, specialistica e ospedaliera;
- attività farmaceutiche;
- assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria;
- assistenza e tutela sociale nell' età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;
b) materie proprie di settori con funzioni di carattere gestionale:
- amministrazione del personale;
- gestione economico - finanziaria;
- gestione dell' esercizio tecnico degli stabilimenti e degli edifici;
- gestione del provveditorato;
c) materie proprie di settori con funzioni per aree obiettivo:
- tutela sanitaria e sociale della maternità ed infanzia e dell' età evolutiva;
- formazione e aggiornamento professionale.

L' Assemblea generale stabilisce il numero e l' ambito di competenza dei settori che non potranno essere più di sei per Unità Sanitaria Locale con meno di 100 mila abitanti e non più di 8 per Unità Sanitaria Locale con meno di 200 mila abitanti.
I settori sono articolati in uffici, secondo le esigenze e l' entità dell' attività svolta.
I settori fanno capo al coordinatore di direzione competente.
Note:
1I settori previsti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.
Art. 10
 
A ciascun settore è preposto un funzionario di livello dirigenziale, il quale ha la direzione degli uffici relativi e coordina le attività dei presidi, servizi, dipartimenti e distretti dell' Unità Sanitaria Locale nell' ambito della competenza per materia.
Egli è responsabile dell' attività complessiva del rispettivo settore; cura la predisposizione delle proposte dei provvedimenti di competenza degli organi di amministrazione ed, in genere, cura la parte istruttoria degli atti e provvedimenti predetti per il settore relativo; emana:
a) gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti degli organi di amministrazione non riservati al Presidente dell' Unità Sanitaria Locale o al coordinatore, al quale il settore fa capo;
b) gli atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;
c) gli atti di accertamento tecnico;
d) gli atti propulsivi per l' adempimento di obblighi scaturenti da leggi o da atti amministrativi.

Art. 11
 
Al fine di assicurare l' autonomia tecnico - organizzativa del settore e la partecipazione degli operatori socio - sanitari al funzionamento dell' Unità Sanitaria Locale, ciascun settore dispone di un organo di consultazione tecnica, presieduto dal responsabile del settore e composto dai responsabili dei dipartimenti e dai rappresentanti degli operatori dei servizi e presidi operanti nelle materie di pertinenza del settore.
Il numero e le modalità di scelta di tali operatori sono determinati dal regolamento.
L' organo consultivo di settore si esprime in ordine alle proposte di piani, programmi e progetti - obiettivo del settore e verifica trimestralmente l' attuazione di quelli approvati e resi esecutivi.
Per determinati programmi e progetti - obiettivo può disporsi la riunione di più organi consultivi di settore.