LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 27
 
I responsabili dei servizi, presidi, settori e uffici provvedono, nell' ambito della organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti, in relazione alle attribuzioni del singolo servizio, presidio, settore o ufficio.
L' attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l' arricchimento professionale e favorire la interscambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellazione del lavoro.
Nell' ambito del livello della qualifica funzionale rivestita e delle attribuzioni assegnate, il personale è direttamente responsabile del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell' attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni o ritardi in attività cui è tenuto.
Allo scopo di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati al settore, servizio, presidio e ufficio, l' esercizio dell' attività di competenza del singolo e/o gruppo di personale è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili per accertare i comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative insufficienti.
Salvo si tratti di attività configurabile quale illecito penalmente perseguibili, il personale è esonerato dalla responsabilità di cui al presente articolo, nei casi in cui abbia fatto constare per iscritto il proprio motivato dissenso, ovvero possa dimostrare di aver concorso alla formazione dell' atto a seguito di ordine scritto.