LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 25
 
Fino alla riforma dell' ordinamento universitario e delle facoltà di medicina saranno posti a disposizione della facoltà di medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento i servizi e i presidi, nonché le altre strutture della unità sanitaria locale che saranno individuati nelle apposite convenzioni tra la regione e l' università ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle medesime convenzioni saranno altresì indicati:
- l' apporto delle unità sanitarie locali ai compiti didattici e di ricerca della università;
- l' apporto della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale nel settore dell' assistenza sanitaria.

Le convenzioni, una volta definite, fanno parte del piano sanitario regionale.