LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 22
 
I presidi o servizi multizonali sono entità tecnico - funzionali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità Sanitaria Locale.
Alla individuazione di tali presidi e servizi si provvede con il piano sanitario regionale.
Qualora un presidio o servizio multizonale sia costituito da strutture ospedaliere, lo stesso continua a far parte, ai fini organizzativi ed amministrativi, dell' ospedale unico dell' Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
Ogni presidio e servizio multizonale extraospedaliero è organizzativamente diretto da un funzionario responsabile di livello dirigenziale.
I presidi e servizi multizonali rispondono funzionalmente al settore o settori di competenza della Unità Sanitaria Locale di appartenenza e sono funzionalmente, altresì, collegati con gli altri presidi e servizi della stessa Unità Sanitaria Locale.
Per il funzionamento del presidio e servizio multizonale nei confronti delle Unità Sanitarie Locali interessate si provvederà mediante stipula d' apposito disciplinare assunto dagli organi di amministrazione delle stesse.