LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 21
 
Presso ogni stabilimento ospedaliero è costituito e funziona il Consiglio Sanitario secondo le norme contenute nella Legge 27 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
Nelle Unità Sanitarie Locali con più stabilimenti ospedalieri i Consigli sanitari dei medesimi formano il Consiglio generale Sanitario Ospedaliero, quale organo di consultazione tecnica.
Il Consiglio Generale Sanitario Ospedaliero è presieduto dal funzionario medico di cui al primo comma dell' articolo 19 ed è convocato dal medesimo, anche su istanza di uno dei consigli sanitari degli stabilimenti ospedalieri della zona.
Il Consiglio Generale Sanitario esprime parere sulle questioni di carattere generale riguardanti più stabilimenti ospedalieri, nonché sull' acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza sotto il profilo diagnostico - terapeutico per i servizi e reparti ospedalieri.