LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 
L' organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati dalla presente legge e devono ispirarsi ai principi e criteri di:
- economicità, flessibilità ed uniformità di gestione, assicurando la corrispondenza fra utilizzo delle risorse, costi dei servizi e relativi benefici in rapporto all' efficienza e all' efficacia degli interventi;
- mobilità del personale in relazione alle esigenze funzionali anche contingenti dei servizi;
- autonomia tecnico - funzionale dei servizi;
- partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi;
- competenza e professionalità degli operatori;
- responsabilità diretta degli stessi, in quanto preposti all' esercizio di attribuzioni, compiti e mansioni, individuati con riferimento ad ambiti prefissati di funzioni;
- collegialità, particolarmente al livello delle attività di programmazione e progettazione degli interventi, di verifica e controllo dei risultati.