Art. 15
I servizi e le prestazioni da erogarsi in ambito distrettuale sono assicurati da operatori stabilmente presenti nell' ambito stesso, nonché mediante la presenza con periodicità di operatori di altre strutture.
Svolgono stabilmente la loro attività nel distretto i seguenti operatori:
- i medici di base, generici e pediatrici;
- i medici di guardia, festiva e notturna, generica e pediatrica;
- il personale paramedico;
- i tecnici dell' ambiente;
- gli operatori sociali e domiciliari.
Svolgono la loro attività in uno o più distretti, i seguenti operatori:
- i medici specialistici;
- gli operatori dei centri di salute mentale;
- il personale della medicina scolastica e sportiva;
- i veterinari generici ed il personale tecnico del settore veterinario;
- il personale odontoiatrico e odontotecnico;
- gli operatori dei consultori familiari;
- gli operatori della medicina del lavoro;
- gli operatori ecologici e dell' igiene ambientale.
Svolgono, infine, la loro attività in più distretti, i seguenti operatori:
- operatori dei servizi e presidi multizonali.
Gli operatori sanitari e sociali considerati dal presente articolo svolgono la loro attività, nell' ambito dell' organizzazione dell' Unità Sanitaria Locale, con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionato, rispettivamente ai sensi degli articoli 47 e 48 della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L' attività degli operatori predetti è organizzata a livello distrettuale, secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà e deve tendere a garantire la unitarietà e globalità degli interventi sull' individuo e sull' ambiente.