LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO III
 Norme per l' esercizio di funzioni
in materia di assistenza sociale
Art. 21
 
In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.
L' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unità Sanitaria Locale.
Art. 22
 
A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all' Unità Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all' articolo 21, nell' ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli Comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall' ultimo conto consuntivo.
L' Assemblea generale propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.
La gestione dei servizi sociali è assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 23
 
I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell' articolo 21, mettono a disposizione dell' Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All' individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d' intesa con il Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.