LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 23
 
I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell' articolo 21, mettono a disposizione dell' Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All' individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d' intesa con il Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.