LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 21
 
In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.
L' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unità Sanitaria Locale.