LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 1979, n. 9

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/03/1979
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
420.01 - Opere pubbliche

Art. 5
 
Qualora l' Amministrazione regionale intenda procedere alla progettazione, direttamente o mediante incarico, di opere la cui realizzazione avverrà a carico totalmente o parzialmente di altri enti o amministrazioni, potranno venire stipulate convenzioni con le quali saranno stabiliti i modi di rientro delle somme erogate dall' Amministrazione regionale e le garanzie per tali rientri.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 13/1984