LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 1979, n. 9

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/03/1979
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, secondo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Parole soppresse al secondo comma da art. 18, quinto comma, L. R. 22/1985