LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71

Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. Modifica della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all' 80% del danno accertato.
La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l' importo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.