LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1979, n. 39

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1979
Materia:
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati nell' esercizio 1979, due limiti di impegno di lire 2 miliardi ciascuno per il settore dell' industria e, rispettivamente, del commercio.
I contributi di cui al comma precedente relativamente al settore del commercio dovranno essere concessi prioritariamente per garantire la ricostruzione, la ripresa e lo sviluppo delle unità produttive in edifici ad uso misto, a favore delle imprese commerciali di cui all' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988;
- per il settore del commercio: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.